PERCHE' IL PROGETTO NATISONE E' FERMO?

Tanti ostacoli, lungaggini e poca buona volonta'

La popolazione interessata al progetto del Parco e del Contratto di Fiume del Natisone si chiede perché, dopo ben sette anni di intenso lavoro dell'Associazione nata con questo scopo, tutto è ancora in fase di proposta.

Ebbene la risposta è articolata.
1.- alcuni Comuni, pur avendo aderito al progetto, nulla hanno fatto per sollecitare i necessari interventi progettuali
2.- i fondi assegnati sono stati dati allo IUAV di Venezia dall'allora assessore di Manzano Palazzolo che non condivideva il Progetto Parco è quindi entrambi si sono mossi in tutt'altra direzione
3.- questo significa che l'incarico allo IUAV non ha rispettato le indicazioni dei Comuni aderenti al Patto
4.- le ripetute obiezioni sollevate non hanno trovato accoglimento
5.- non è stata predisposta la documentazione necessaria a presentare in Regione la domanda di istituzione del Parco intercomunale del Natisone. Infatti la Legge Regionale 30 settembre 1996, n. 42 prevede:

Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.
Art. 6
(Parchi comunali ed intercomunali)
1. I Comuni singoli o fra loro convenzionati ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, possono istituire parchi comunali ed intercomunali.
2. I territori su cui istituire i parchi di cui al comma 1 non possono comunque coincidere con quelli dei parchi naturali o delle riserve naturali statali o regionali.
3. I Comuni adottano con apposita deliberazione il progetto di istituzione del parco comunale o intercomunale, che costituisce variante al piano regolatore generale comunale e deve essere costituito da:
a) la perimetrazione provvisoria del parco comunale o intercomunale e l'eventuale zonizzazione interna redatta sulla cartografia alla scala di 1:5.000;
b) il progetto di attuazione del parco comunale o intercomunale comprendente le analisi territoriali, gli obiettivi da raggiungere, i programmi di gestione e le norme di attuazione;
c) il programma finanziario suddiviso per priorità di intervento e per settori operativi.

4. Per la redazione degli elaborati di cui al comma 3 possono essere utilizzati quelli già redatti per eventuali piani di conservazione e sviluppo ovvero piani particolareggiati di ambiti di tutela ambientale di cui alla legge regionale 11/1983.
5. Il progetto del parco comunale ed intercomunale è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previo parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8.
6. Il parco comunale o intercomunale è gestito dai Comuni singoli o convenzionati ai quali l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per le spese di gestione nella misura massima del 60 per cento delle spese ritenute ammissibili. A tal fine i Comuni presentano la richiesta entro il 31 gennaio di ciascun anno alla struttura regionale competente in materia di biodiversità. Con il provvedimento di concessione del contributo sono determinate le modalità di concessione, rendicontazione e eventuale modificazione dei preventivi di spesa.
7. All'interno dei parchi comunali ed intercomunali l'attività venatoria resta disciplinata dalle norme vigenti in materia di gestione delle riserve di caccia nel territorio regionale.




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